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Art. 1
E' costituita, nello spirito dell'incontro di Venezia del 26.3.1993, una
Associazione fra i Giudici amministrativi tedeschi, italiani e francesi.
L'Associazione si propone i seguenti scopi: 1) lo scambio di esperienze
professionali, anche nel quadro del diritto comunitario; la comparazione del
diritto amministrativo e del diritto processuale amministrativo nei Paesi
europei; 2) il periodico invio di leggi o anche di progetti di legge nei settori
del diritto pubblico, oltre che di quelli di comune interesse; 3) lo studio
dello stato giuridico del Giudice amministrativo nei rispettivi ordinamenti sia
come singolo che come componente di associazioni rappresentative; 4) lo scambio
degli statuti delle rispettive associazioni rappresentative, dei relativi
notiziari periodici indirizzati ai soci e di letteratura giuridica
specialistica, ivi compresi gli atti dei Convegni nazionali; 5) l'organizzazione
di soggiorni di studio e perfezionamento presso Tribunali amministrativi
francesi, italiani e tedeschi per Magistrati che ne facciano richiesta; 6) la
promozione di corsi presso Istituti di perfezionamento dei Giudici su temi
d'interesse attuale; 7) lo sviluppo di contatti personali fra gli associati,
estesi anche alle loro famiglie; 8) l'organizzazione di soggiorni in Germania,
in Francia e in Italia a scopo di perfezionamento professionale o della lingua
per gli associati ed i loro familiari, con possibilità di ospitalità presso le
rispettive famiglie; 9) l'organizzazione periodica di convegni di studio nei tre
Paesi; 10) la promozione di stabili collegamenti fra Tribunali dei tre Paesi;
11) visite comuni presso la Corte di Giustizia dell' Unione europea, il
Parlamento europeo a Strasburgo ed Autorità europee; 12) ogni ulteriore
iniziativa deliberata dal Comitato direttivo per il perseguimento delle
finalità associative.
Art. 2
Possono far parte dell'Associazione tutti i Magistrati amministrativi, in
servizio e a riposo.
Sono, altresì, ammessi coloro che abbiano svolto funzioni di Magistrato
amministrativo, gli Avvocati dello Stato e delle Regioni, i Giuristi della
pubblica Amministrazione, i Professori di diritto pubblico e di diritto
amministrativo, nonchè gli Avvocati amministrativisti.
Art. 3
Il Comitato direttivo delibera sull'ammissione di nuovi soci.
Tutti gli associati sono eleggibili alle cariche sociali.
La qualità di socio si perde per dimissioni dall'Associazione o per
esclusione deliberata dal Comitato direttivo. Prima della delibera il socio
interessato deve essere sentito.
Art. 4
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale.
Art. 5
Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) il Comitato direttivo; c)
il Presidente; d) i Vice Presidenti.
Art. 6
L'Assemblea è organo deliberante su tutte le materie inerenti agli scopi
sociali, fatta eccezione per quelle devolute dallo Statuto al Comitato
direttivo.
L'avviso di convocazione può essere comunicato attraverso pubblicazione nel
notiziario dell'Associazione o nei bollettini delle Associazioni nazionali e
deve indicare la data ed il luogo della riunione assembleare e l'ordine del
giorno dei lavori.
Art. 7
L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentato
almeno un quinto dei soci iscritti.
Le delibere sono prese a maggioranza dei soci presenti e rappresentati.
L'Assemblea elegge per la durata di tre anni: a) il Presidente e due Vice
Presidenti, come previsto dal successivo art. 8; b) i componenti effettivi e
supplenti del Comitato direttivo nel numero rispettivamente di due effettivi e
due supplenti dalla Francia, dalla Germania e dall'Italia.
I soci possono farsi rappresentare da soci presenti con delega scritta.
Art. 8
Il Comitato direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il primo ed
il secondo Vice Presidente dell'Associazione, rispettivamente provenienti da
ciascuno dei tre Paesi.
Per la suddetta elezione si seguirà ogni triennio la regola della rotazione,
nel senso che al Paese che abbia avuto la Presidenza spetterà la seconda Vice
Presidenza, a quello che avrà avuto la prima Vice Presidenza spetterà la
Presidenza ed a quello che avrà avuto la seconda Vice Presidenza spetterà la
prima Vice Presidenza e così via.
Art. 9
Il Comitato direttivo: a) compie tutti gli atti necessari per lo svolgimento
delle attività sociali in esecuzione delle delibere dell'Assemblea; b) delibera
la convocazione dell'Assemblea una volta almeno nel triennio ed indice le
elezioni del Comitato direttivo; c) stabilisce la misura della quota sociale.
L'Assemblea può deliberare al riguardo. d) assume ogni iniziativa anche in via
di urgenza per il perseguimento degli scopi sociali. e) redige il bilancio
preventivo e consuntivo; nomina un tesoriere ed un suo sostituto. Si applicano
al riguardo gli artt. 7, terzo comma e 8. f) nomina in ciascun Paese un
tesoriere ed il suo vice.
Art. 10
Il Presidente può adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza
del Comitato direttivo con obbligo di sottoporli alla ratifica di questo nella
prima seduta successiva.
Art. 11
Il Comitato direttivo si riunisce almeno una volta l'anno; deve essere
convocato a richiesta di almeno tre componenti di esso. Può deliberare quando
siano presenti almeno tre dei suoi componenti. In caso di parità nelle
votazioni prevale il voto del Presidente.
Art. 12
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione; convoca e presiede il
Comitato direttivo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal primo
Vice Presidente o dal secondo Vice Presidente nell'identica eventualità. Il
Presidente ed i Vice Presidenti mantengono, altresì, i collegamenti con gli
associati dei rispettivi Paesi.
Art. 13
Tutte le cariche sociali sono gratuite ed hanno durata triennale. E' ammessa
la rieleggibilità.
Art. 14
Le modifiche dello Statuto sono proposte dal Comitato direttivo o da un sesto
dei soci e sono approvate dall'Assemblea.
Art. 15
Il Comitato direttivo determina la sede dell'Associazione.
Art. 16
I proventi dell'Associazione sono costituiti dalle quote sociali e da
eventuali contributi di terzi finalizzati a singole iniziative. L' Associazione
non persegue in alcun modo fini di lucro, ma solo di comune utilità.
Art. 17
L'Associazione non ha fini di lucro, ma persegue esclusivamente scopi di
comune interesse. Le Sezioni nazionali sono autorizzate a richiedere il
riconoscimento della personalità giuridica per il perseguimento dei fini
sociali.
Art. 18
L'Associazione è aperta a soggetti di altri Paesi europei.
Brescia, 25 ottobre 1997
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